Oggetto sociale
Art. 7) Per raggiungere i suoi scopi la Cooperativa si impegna allo svolgimento di attività agricole, industriali, artigianali commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ed in particolare: la Cooperativa perseguendo finalità mutualistiche senza scopo di lucro, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci si propone di operare nell'ambito dei servizi attraverso convenzioni e/o appalti con enti pubblici e privati con specifico indirizzo verso:
- La messa in atto di un moderno supporto amministrativo e burocratico ad uffici pubblici e privati;
- La formazione di gruppi di lavoro qualificati per sopperire a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministrativi, presso enti pubblici come ospedali, amministrazioni regionali, provinciali, comunali, uffici catastali ed erariali, uffici di igiene pubblica etc;
- L’assistenza contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, previdenziale e l’elaborazione computerizzata dei dati aziendali;
- La programmazione e realizzazione di studi e indagini di mercato;
- L’organizzazione di campagne pubblicitarie commissionate da enti pubblici e privati e la gestione di spazi pubblicitari;- L’erogazione di servizi inerenti alla catalogazione, rilevamento e notificazioni di dati e documenti legati alla riscossione di tributi comunali e la consegna a domicilio di bollette e corrispondenza epistolare;
- La realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, artigianale, agri turistico, commerciale etc.
- La consulenza nei settori sopradetti;
- L’attività di censimento e di elaborazione statistica di dati di interesse pubblico e privato; - la pulizia e la manutenzione di locali pubblici e privati e la valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole); - la salvaguardia del patrimonio culturale, librario, storico, ambientale, paesaggistico; - la catalogazione e l’archiviazione di testi, elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche, etc.; - la fruizione a vantaggio dei soci degli incentivi sulla valorizzazione del centro storico per acquisire immobili da ristrutturare;
- La gestione di attività ricettive legate ai regolamenti comunali e provinciali in materia di paese albergo; - l’organizzazione di manifestazioni a sfondo culturale e turistico; - la messa in opera e gestione di impianti ricettivi turistici e/o agrituristici (campeggi, maneggi, aree attrezzate, parchi suburbani);
- La promozione di attività sportive e ricreative attraverso anche la gestione di impianti sportivi polivalenti;
- L’attivazione e la gestione, anche per conto di altri enti di progetti di Servizio Civile Nazionale;
- La salvaguardia ambientale ed ecologica attraverso forme di raccolta differenziata dei rifiuti, anche attraverso il sistema di raccolta “Porta a porta”;
- Il trasporto per conto terzi di merci, inclusi i rifiuti solidi urbani, quelli speciali, non pericolosi, pericolosi, nonché quelli derivanti dalla raccolta differenziata;
- L’acquisto e/o l’affitto di immobili, strumenti, attrezzature e quant’altro si renda necessario allo svolgimento degli scopi sociali; - organizzare corsi di formazione, addestramento e aggiornamento del personale; - compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attività sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti;
- Aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe; - compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessario al raggiungimento dei fini sociali. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà infine usufruire di contributi, sussidi e finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali e regionali previste dalle leggi emanate ed emanande.
La Cooperativa potrà ottenere od acquistare il diritto di esclusiva mediante brevetto o marchio di disegni, prodotti, processi di lavorazione, modelli di attuazione industriale.La Cooperativaintende svolgere le attività sopra indicate in stretta collaborazione con tutte le forze pubbliche o private del territorio interessate a sviluppare iniziative volte alla prevenzione del disagio giovanile ed alla lotta alle sue cause, nell’ambito del mondo del lavoro. Tali iniziative saranno rivolte in particolare ai giovani, ed al trattamento, ed al reinserimento sociale di chi vive in condizioni di devianza o marginalità. La Cooperativa si può avvalere del contributo di terzi che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali “utenti” partecipino nelle diverse forme alle attività ed alla gestione della cooperativa.Inoltre può integrare la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell’associazionismo cooperativo.Inoltre può servirsi di quanto lo Stato, attraverso gli organi centrali, regionali, locali, con le sue normative e mezzi vorrà promuovere in ambio socio-lavorativo.Potrà altresì agire conformemente a quanto le norme della Comunità Europea sapranno predisporre per il recupero ed il reinserimento sociale e lavorativo di persone con difficoltà di collocamento. La Cooperativa può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l’acquisizione e l’erogazione dei servizi stessi. La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché potrà compiere, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, industriale e finanziaria ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali.La Cooperativa potrà acquistare o vendere immobili, richiedere mutui e finanziamenti purché connessi all'attività sociale.
Normativa: Legge 381/91
Art. 1
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".
Art. 2
(Soci volontari)
Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.
Art. 3
(Obblighi e divieti)
Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
Art. 4
(Persone svantaggiate)
Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
Art. 5
(Convenzioni)
Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.(1)
(1) Così sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52
Art. 6
(Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)
Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma:
"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale".
al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale".
all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".
Art. 7
(Regime tributario)
Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.
Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
"41 bis - prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque rese, in favore degli anziani ed anabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale" (2)
(2) così modificato dalla L., 22 marzo 1995 n. 85
Art. 8
(Consorzi)
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
Art. 9
(Normativa regionale)
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.
Art. 10
(Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza)
Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Art. 11
(Partecipazione delle persone giuridiche)
Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
Art. 12
(Disciplina transitoria)
Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo